28 June 2014

Broker assicurativo: affidamento diretto o indagine di mercato? (seconda e ultima parte)

(segue)

Al fine di una compiuta valutazione circa le modalità di scelta del broker, risulta, tuttavia, opportuno precisare alcuni chiarimenti sull’aspetto economico del contratto al fine di comprendere se rientra nell’alveo di quelli a titolo gratuito oppure si colloca tra le prestazioni che richiedono il pagamento di un corrispettivo. In altre parole, esistono forti perplessità circa la gratuità del contratto di brokeraggio. Infatti, anche se di difficile, se non impossibile, quantificazione e atteso che l’anomalia della prassi pone a carico delle Compagnie di Assicurazione il pagamento del corrispettivo al broker, la gratuità del contratto è solo di tipo formale, in quanto l’assicuratore solitamente tende a trasferire il relativo onere sull’Ente assicurato al momento della determinazione dei premi o, con parole diverse, nel premio è conglobato il corrispettivo da erogare al brokerIl riconoscimento di un corrispettivo al broker da parte di una Compagnia di Assicurazione limita, conseguentemente, la partecipazione dei suoi Agenti di Assicurazione, che ricevono dalla stessa provvigioni/commissioni uguali, se non inferiori, a quelle riconosciute ai brokerCon l’intervento di un mediatore assicurativo, gli Agenti di Assicurazione si troverebbero in una situazione di partenza penalizzante, in quanto dovrebbero partecipare ad una gara per la scelta del contraente sapendo a priori che il loro beneficio (sotto forma di utile/profitto), sarebbe in parte dirottato sul brokerInfatti, anche qualora l’Ente, al fine di saltare l’intermediazione dell’Agente di Assicurazione, si rivolgesse alla sede centrale della Compagnia di Assicurazione, la stessa affiderebbe la gestione del contratto ugualmente all’Agente in forza di un diritto di esclusiva territoriale. Teoricamente, quindi, al fine di non incrinare il rapporto Compagnia/Agente, in presenza di un contratto che comprenda la cosiddetta “clausola broker”, l’assicuratore tenderà a trasferire sul premio di assicurazione l’onere dovuto al broker, in modo da non penalizzare il beneficio dell’Agente di Assicurazione. Interessante è, altresì, il contributo della dottrina (GRECO), riportato nella citata Sentenza n° 1536/2004 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia: «il brokeraggio non può essere escluso dalla disciplina sull’appalto dei servizi per il semplice fatto che il corrispettivo al broker assicurativo, solo formalmente non è pagato dall’amministrazione, in quanto costituirebbe prassi radicata in alcune amministrazioni lombarde, affidare incarichi di progettazione, stesura di Capitolati, attività di brokeraggio e così via, che vengono poi addebitati ai vincitori dei contratti di lavori e di servizi, cui i primi incarichi sono strumentali, con la conseguenza che il corrispettivo di pertinenza è solo apparentemente a carico di terzi, ma in effetti viene da questi ultimi addebitato in modo palese od occulto all’amministrazione stipulatrice del contratto principale In altre parole, il servizio è “connesso o strumentale”, cosicché “in definitiva, tali spese risulteranno a carico dell’amministrazione stessa e tutto il macchingegno finisce per appalesarsi come un mero “escamotage” per eludere la disciplina dell’appalto di servizi»Poiché l’oggetto della prestazione richiesta al broker da parte dell’Ente Pubblico è difficilmente inquadrabile quale “servizio assicurativo” o “mera consulenza”, è evidente come l’analisi dettagliata delle prestazioni richieste al mediatore consentiranno di individuare la necessità del ricorso o meno alle procedure di selezione del contraente. In particolare:
  • se la prestazione è limitata alla preparazione dei capitolati e all’assistenza per la conclusione dei contratti, la scelta del broker potrebbe avvenire “intuitu personae”, in quanto la prestazione richiesta ha sicuramente la connotazione di “mera consulenza”. In questo caso, però, l’incarico di consulenza soggiace a tutte le prescrizioni, modalità e limitazioni di cui all’articolo 110 del Decreto Legislativo n° 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni ed integrazioni, all’articolo 7 - comma 6 - del Decreto Legislativo n° 165/2001 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», nonché da tutte le limitazioni introdotte con le Leggi Finanziarie degli anni più recenti. Il provvedimento di affidamento dovrà essere opportunamente motivato.
  • se la prestazione, oltre a quella indicata sopra, richiede pure un’attività di assistenza continuativa anche nella fase successiva alla scelta del contraente, la fattispecie rientra nel novero dei “servizi assicurativi” di cui all’Allegato 1) al citato Decreto Legislativo n° 157/1995 «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi» e successive modificazioni ed integrazioni [ora Allegato IIA) al Decreto Legislativo n° 163/2006 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»], rendendo, quindi, necessario il ricorso alle procedure selettive ad evidenza pubblica.
A sostegno di questa seconda ipotesi è intervenuta anche la Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile - con la Sentenza n° 8467/1998 secondo la quale i contratti di assicurazione stipulati per il tramite del broker sono da comprendere tra gli affari conclusi direttamente dalla Compagnia di Assicurazione. Il Decreto Legislativo n° 163/2006 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» all’articolo 29 - comma 12, lettera a), punto 1) - stabilisce che, per i “servizi assicurativi”, il “valore di stima corrisponde ai premi assicurativi da pagare. Quindi, a differenza delle forniture di beni e servizi, per le quali è precisato che il “valore di stima” è da considerare al netto dell’IVA, per i “servizi assicurativi”, per i quali si richiama espressamente il premio da pagare, il “valore di stima è da considerarsi al lordo delle imposte. Tuttavia, per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo il “valore di stima”, che costituisce la base alla quale fare riferimento per la scelta della procedura di gara da seguire per l’individuazione del contraente, non sembra essere quello dell’entità dei premi da pagare, bensì la “remunerazione complessiva prestatori di servizi”, in altre parole, la commissione/provvigione spettante al broker, che, peraltro, è calcolata sull’entità dei premi al netto delle imposte. Dello stesso avviso, pare essere anche l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che in risposta ad uno specifico quesito formulato da un’Amministrazione Comunale sulla quantificazione del “valore di stima” di cui al Decreto Legislativo n° 157/1995 «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi» e successive modificazioni ed integrazioni [ora Decreto Legislativo n° 163/2006 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»] ha precisato che ai fini del calcolo dell’importo stimato dell’appalto occorre fare riferimento alla “remunerazione complessiva dei prestatori di servizi” che, nel caso del servizio di brokeraggio, non può non individuarsi nell’importo della provvigione da pagare al brokerIn conclusione, la lettura della documentazione esistente sull’argomento, se da un lato non rileva estremi di illegittimità sull’affidamento di un incarico al broker, dall’altro, pone l’accento sul fatto che l’Amministrazione Pubblica potrebbe, invece, essere chiamata a rispondere sulla procedura adottata per l’individuazione ed il successivo affidamento dell’incarico. Pertanto, nel dubbio, demandare la scelta del fornitore alle regole del mercato, potrà garantire all’Ente l’ottenimento di migliori condizioni contrattuali sotto il profilo economico e tecnico, individuando il contraente tra un numero di soggetti, sufficientemente congruo e idoneo a rispettare non solo i principi di buon andamento e imparzialità di cui all’articolo 97 - comma 1 - della Costituzione, ma anche di quelli di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza previsti dall’articolo 1 - comma 1 - della Legge n° 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni.

AutoreEmanuele COSTA
Pubblicato suSemplice n° 7-8/Agosto-Settembre 2006 con il titolo «Broker assicurativo: affidamento diretto o indagine di mercato? (seconda e ultima parte)»

16 June 2014

Broker assicurativo: affidamento diretto o indagine di mercato? (prima parte)

Con quest’articolo non si pretende di essere esaustivi nella trattazione di un argomento altamente complesso, sul quale giurisprudenza e dottrina hanno già partorito soluzioni non sempre concordi tra loro. Si spera, al contrario, di poter attivare un acceso dibattito con il target finale di realizzare, grazie al contributo che ciascuno potrà o vorrà dare, quella semplificazione amministrativa a fattispecie complesse dove la compartecipazione alle decisione non deve essere interpretata con una minaccia, ma come un’opportunità che solamente la condivisione delle informazioni potrà garantire il superamento di quelle barriere di natura burocratica, che spesso ostacolano i processi negli Enti Pubblici. Un tema che costantemente ricorre ogni qualvolta si debba gestire procedimenti amministrativi in materia di assicurazione, è quello della convenienza economica ad operare in economia con le risorse umane a disposizione, oppure demandare l’attività ad una figura professionale qualificata, conosciuta nel settore come broker, capace di reperire sul mercato (nazionale/estero) le soluzioni assicurative più convenienti sotto il profilo economico e maggiormente idonee a soddisfare i suoi bisogni. Il broker, in sintesi, affianca l’Ente:
  • nelle scelte assicurative;
  • nell’analisi e successiva copertura dei rischi;
  • nell’identificazione delle compagnie di assicurazione più idonee;
  • nella gestione e periodica revisione dei contratti;
  • nella gestione dei sinistri e recupero dei danni.
L’esercizio dell’attività di mediazione assicurativa è disciplinata dagli articoli 1754 e seguenti del Codice Civile, dalla Legge n° 792/1984 «Istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione» e sottoposta alla vigilanza dell’ISVAP (IStituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo). Nell’Albo dei broker si possono iscrivere soggetti in possesso di alcuni requisiti, tra i quali si ricordano a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:
  • onorabilità - assenza di condanne penali, non deve essere stato dichiarato fallito;
  • professionalità - preparazione altamente specializzata nel campo assicurativo, garantita dal superamento di uno specifico esame che consente l’iscrizione all’Albo;
  • autonomia - assenza di vincoli con Compagnie di Assicurazione e diversificazione della clientela;
  • garanzie - assicurazione RC “Professionale”, finalizzata alla copertura di responsabilità per negligenze ed errori professionali, comprensiva della garanzia per l’infedeltà dei dipendenti.
La gestione dei contratti assicurativi richiede competenza, professionalità e conoscenza specifica del settore, non sempre in possesso del personale dipendente cui vengono demandati i procedimenti amministrativi in questione. Per aggirare questa lacuna informativo/conoscitiva, gli Enti Pubblici tendono, sempre più frequentemente, a conferire incarichi di assistenza e consulenza a Società operanti nel settore della mediazione assicurativa. Una volta che l’Ente ha orientato il proprio indirizzo nell’affidamento del servizio ad un esperto del settore, l’attenzione si concentra sulle procedure da adottare per l’individuazione del contraente. In altre parole, il dilemma è se la scelta del soggetto cui affidare il servizio debba avvenire ricorrendo all’istituto dell’incarico fiduciario, oppure procedere attraverso un’indagine di mercato. A tal fine, occorre scavare a fondo per comprendere e identificare quali siano le attività che dovrebbe svolgere il broker all’interno dell’Amministrazione Pubblica. Infatti, se la prestazione è compresa nella sfera delle attività di un libero professionista, la scelta del contraente potrebbe avvenire “intuitu personae”, ossia senza dover ricorrere alle ordinarie procedure negoziali, ma esclusivamente in seguito ad una valutazione di professionalità/affidabilità che attiene al rapporto fiduciario che si instaura con il professionista. Il problema si sposterebbe, quindi, sui criteri adottati per valutare professionalità/affidabilità del soggetto cui demandare direttamente la gestione dei contratti assicurativi, che potrebbero richiedere, comunque, una preventiva selezione del contraente da operarsi secondo modalità semplificate e identificate dall’Ente. Sull’argomento non esiste, come già accennato, un’univoca visione, le pronunce dei diversi organi abilitati a produrre sentenze non hanno mai incanalato la fattispecie lungo percorsi paralleli privi di intersecazioni di sorta. Infatti:
  • da un lato la Sentenza n° 194/1989 del TAR Piemonte definisce l’attività svolta dal broker come una libera attività professionale, espressamente riconosciuta dal legislatore con la Legge n° 792/1984 «Istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione» e rimanda all’articolo 1 che recita «Agli effetti della presente legge è mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione»;
  • dall’altro la Sentenza n° 637/1997 del TAR Lazio definisce il contratto di brokeraggio come una figura atipica di quello ad esecuzione continuata o periodica che, configurando uno specifico rapporto di intermediazione nel particolare campo assicurativo, rientra nel novero dei “servizi assicurativi” previsti dall’Allegato 1) al Decreto Legislativo n° 157/1995 «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi» e successive modificazioni ed integrazioni [ora Allegato IIA) al Decreto Legislativo n° 163/2006 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»].
Sulla questione sono intervenuti altri soggetti con l’obiettivo di fare chiarezza. Il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, presso il quale è costituito l’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, con Nota n° 545675/1998 ha rappresentato che, ai sensi dell’articolo 1 della Legge n° 792/1984 «Istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione», per integrare la figura del broker, non è sufficiente lo svolgimento con carattere di professionalità di attività di mediazione, ma è necessaria la prestazione di attività di assistenza e di consulenza nei confronti degli assicurandi in sede di conclusione del contratto di assicurazione. L’altissima professionalità richiesta, non eviterebbe, comunque, il ricorso alle procedure selettive per la scelta del brokerL’Autorità del Garante della Concorrenza e del mercato, con Risoluzione n° 47/1997, nello svolgimento della propria attività volta a tutelare la libera concorrenza negli appalti dei servizi assicurativi da parte delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di garantire maggiore trasparenza alle gare, ha visto con favore l’intervento del broker, sia pure selezionato secondo le procedure ad evidenza pubblica e nel rispetto della legislazione vigente. Quindi, è da scoraggiare l’utilizzo di procedure “anomale che incidono negativamente sul principio della libera concorrenza nell’offerta di servizi, sia nell’interesse dell’Ente, sia in quello dei broker, che debbono trovarsi nella condizione di avere potenzialmente libero accesso ad un trasparente mercato degli appalti di servizi assicurativi. La Risoluzione del Garante della Concorrenza di cui sopra è richiamata, altresì, nella Sentenza n° 1536/2004 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia - la quale, pur riconoscendo le difficoltà intrinseche del settore assicurativo, che possono non far parte del bagaglio culturale e delle competenze specifiche dei dipendenti di un Ente Pubblico, non sancisce la illegittimità del ricorso al broker, ma ne esclude la scelta attraverso l’istituto del mandato “intuitu personae”. La Sentenza, peraltro, richiama anche alcune pronunce, oltre a quelle già citate, di sensibile rilevanza:
  • Sentenza n° 477/1995 del TAR Friuli Venezia Giulia secondo la quale, il prevedere l’obbligo per la compagnia aggiudicataria di intrattenere rapporti giuridici ed economici, per di più se di contenuto vago ed indeterminato, nonché la creazione in capo al broker della posizione di rappresentante tanto dell’assicurato quanto dell’assicuratore snatura completamente il profilo professionale dell’incarico previsto dalla legge, in aperta violazione della stessa, affermando nel prosieguo che l’illegittimità di previsioni concernenti l’intervento del broker derivi anche dall’incompatibilità dell’attività di brokeraggio con le procedure di individuazione del contraente nei contratti della Pubblica Amministrazione diversi dalla trattativa privata, ossia senza essere preceduta da gara ufficiosa;
  • Sentenza n° 342/2001 della Corte d’Appello di Torino nella quale si denota che l’attività di brokeraggio vera e propria, intesa come attività di intermediazione di assicurazione, è incompatibile con le procedure ad evidenza pubblica.
(continua)


AutoreEmanuele COSTA
Pubblicato suSemplice n° 7-8/Agosto-Settembre 2006 con il titolo «Broker assicurativo: affidamento diretto o indagine di mercato? (prima parte)»

7 June 2014

L'origine della globalizzazione

Gli effetti della crisi economica del 2007 possono considerarsi più catastrofici di quelli generati dalla Grande Depressione del 1930? La persistente crisi economica sembra avere radici storiche o, meglio, più di un padre. Pertanto, è piuttosto difficile confrontare questi due fenomeni perché sono simili solo nominalmente e mentre risultano differenti sotto molteplici punti di vista. Nello specifico, lo scenario del 1930 è stato profondamente diverso, in quanto la dimensione della crisi ha coinvolto un ristretto numero di paesi (specialmente Stati Uniti e paesi europei) e la recessione è iniziata nel settore industriale. Forse, è per i motivi sopra evidenziati che le persone oggi preferiscono parlare di "crisi globale" e non semplicemente di "crisi economica". Nei paesi occidentali, lo scenario degli Anni '30 era quello costruito dopo la Prima Guerra Mondiale ed un periodo di espansione relativamente breve, mentre oggi, nel mondo industrializzato, il contesto fa seguito a sessant'anni di pace, durante il quale i paesi sviluppati sono stati in grado di sfruttare diverse opportunità provenienti da una graduale integrazione economica e, contemporaneamente, si sono adoperati per costruire le fondamenta della crisi attuale. Tuttavia, la questione sembra avere un solo perdente: il mondo industrializzato, che, per decenni, è riuscito a migliorare, più o meno, il benessere sociale. Oggi, i paesi sviluppati sono ancora impegnati a trovare una via di uscita dalla recessione, mentre quelli in via di sviluppo stanno gestendo una crescita rapida. Quindi, ha ancora senso parlare di "crisi globale"? Generalmente, le persone tendono a considerare un fenomeno come negativo solo quando interessa i paesi occidentali. Gli Stati Uniti e l'Europa sono pesantemente influenzati da una crescita economica negativa, così che l'opinione pubblica parla di crisi economica. Al contrario, Cina e India, che sono anche le due nazioni più popolate, stanno performando alti tassi di crescita. In questi due paesi, in sintesi, la "crisi globale" non esiste oppure, nel peggiore dei casi, si tratta di una crescita più debole rispetto al passato. Ma è chiaramente crescita e non crisi! I paesi sviluppati hanno iniziato ad andare in crisi a partire dagli Anni '90, quando è finita la Guerra Fredda, con il collasso dell'Unione Sovietica e con l'avvio del processo di "occidentalizzazione" dell'Europa dell'Est. Questo è stato il primo passo verso la "europeizzazione" dell'economia, ossia una specie di globalizzazione su scala europea. E' possibile affermare che la fine della Guerra Fredda, creando nuove opportunità economiche, ha determinato il processo di globalizzazione? Secondo David Charles LEWIS e Karl MOORE («Globalization and the Cold War: the Communist Dimension», 2010), la globalizzazione esisteva già prima della fine della Guerra Fredda ed aveva due obiettivi. Il primo perseguito dai Paesi occidentali ed era "orientato al mercato". Il secondo, realizzato dai Paesi comunisti ed era "orientato alla collettivismo". Quindi, è chiaro che dopo la fine della Guerra Fredda esisteva un solo modo di interpretare questo fenomeno e la caduta del comunismo è stato solo un mezzo per accelerare il processo di liberalizzazione, l'apertura del commercio internazionale e, conseguentemente, dar vita alla globalizzazione. Tuttavia, la grande spinta verso la globalizzazione, forse, ha avuto luogo dieci anni prima, nel 1980, grazie alla cosiddetta "reaganomics", la politica economica promossa dal Presidente Ronald REAGAN, imperniata sullo sviluppo economico trainato dall'offerta anziché dalla domanda aggregata come dettato dalle teorie economiche di stampo Keynesiano.
AutoreEmanuele COSTA
Pubblicato suIl Nuovo Picchio n° 01/Gennaio 2014 con il titolo «L'origine della globalizzazione»