26 November 2013

La responsabilità contabile del dipendente incaricato della gestione dei buoni pasto

Con il presente articolo, senza porsi la finalità di essere esaustivo, ma nella speranza, invece, di far nascere nel lettore un sentimento di analisi critica della fattispecie in esame, si intende contribuire a fornire un’ipotetica soluzione, attraverso alcune valutazioni tecniche, di un delicato argomento in materia di responsabilità contabile. Nella sostanza, si vuole approfondire un argomento di crescente attualità, che, se non collocato nel corretto alveo giuridico, può costituire la sorgente di una fonte di diatriba all’interno dei processi decisionali di un Ente Locale: la nomina ad agente contabile del dipendente incaricato della gestione dei buoni pasto. Senza entrare nel merito di una idonea allocazione, nell’organigramma dell’Amministrazione, del personale cui è stata assegnata la mansione relativa all’approvvigionamento e successiva erogazione dei buoni pasto, l’obiettivo prefissato è quello di chiarire tecnicamente un dilemma che spesso ci si trova ad affrontare, ossia se considerare coloro che gestiscono i buoni pasto dei semplici agenti amministrativi oppure inquadrarli nell’ampia sfera degli agenti contabili. In materia la dottrina, generalmente, distingue tra due differenti gestioni:
a) amministrativa, in altre parole quella che si manifesta attraverso il potere dispositivo di beni, ma non nella concreta gestione di denaro o valori;
b) contabile, ovvero quella che si esplicita attraverso l’effettiva disponibilità, cui ne consegue il maneggio, di denaro o valori.
In quest’ultimo caso, in particolare, il responsabile della gestione contabile deve predisporre, ai sensi dell’articolo 611 del Regio Decreto n° 827/1924 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», un documento rappresentativo delle operazioni effettuate (conto giudiziale) da rendere alla Corte dei Conti, per il tramite dell’Amministrazione di appartenenza. Conseguentemente, alla luce di quanto esposto sinteticamente, la responsabilità amministrativa differisce da quella contabile in quanto la prima può essere fonte di un illecito erariale causativo di danno, mentre la seconda impone la dimostrazione di una corretta gestione, attraverso l’obbligo generale di rendicontazione, che insiste su quella particolare e analitica, accollato a tutti i soggetti pubblici, che trova la sua consacrazione nell’articolo 81 della Carta Costituzionale. Specifica e dettagliata disciplina sul tema della responsabilità contabile si rinviene, altresì:
a) nel Regio Decreto n° 2440/1923 «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» - articoli 74, 84 ed 85;
b) nel Regio Decreto 827/1924 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» - articolo 178 e seguenti;
c) nel Regio Decreto n° 1214/1934 «Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti» - articolo 52;
d) nel DPR 3/1957 «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» - articolo 21.
Entrando più propriamente nel merito dell’oggetto di cui alla presente trattazione, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 18 novembre 2005 «Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa» nell’enucleare alcune definizioni, esplicita in modo chiaro ed inequivocabile che il buono pasto non è convertibile in denaro, pur avendo un valore facciale, dando esclusivamente diritto, al possessore, alla somministrazione di un servizio. Non esiste, quindi, alcun dubbio che il buono pasto, pur non potendo essere convertito in denaro, costituisce, tuttavia, un valore di cassa “interno” (alla pari dei valori bollati), la cui quantificazione è corrispondente a quella facciale stampata sul documento cartaceo che lo materializza. Pertanto, in base alle considerazioni esposte, può sorgere il dubbio, qualora i buoni pasto non siano condotti nella definizione di “valore di cassa”, se al personale responsabile della loro gestione si possa o meno attribuire il beneficio economico previsto dall’articolo 36 «Indennità maneggio valori» del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) sottoscritto il 14 settembre 2000 (code contrattuali) del Comparto «Regioni/Autonomie Locali». Infatti, il contenuto esclusivamente letterale del citato articolo 36 non fa alcun esplicito riferimento a cosa si intende per “valore di cassa”, il quale, tuttavia, può trovare ampia trattazione all’interno del Contratto Decentrato Integrativo, attraverso un’estensione dell’interpretazione alla fattispecie dei buoni pasto. Operando in questa direzione, il Contratto Decentrato Integrativo sarebbe così investito, tra l’altro, della responsabilità di individuare in maniera inconfondibile i soggetti percettori dell’indennità derivante dal maneggio valori e non solo di quella legata alla definizione dell’entità monetaria da erogare, scegliendola nell’intorno di un intervallo che si colloca tra un minimo di euro 0,52= (ex lire 1.000=) ed un massimo di euro 1,55= (ex lire 3.000=), naturalmente, proporzionato al valore medio mensile dei valori maneggiati ed in funzione delle giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito al servizio in questione. E’ interessante, inoltre, osservare come il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro citato non faccia alcuna specifica allusione al fatto che colui che maneggi valori e, per conseguenza, risulti titolare del diritto all’indennità relativa, sia automaticamente investito della qualifica di agente contabile oppure debba trovare la sua legittimazione in un formale provvedimento di nomina. Giuridicamente la nozione di agente contabile si estrapola dall’articolo 74 del Regio Decreto n° 2440/1923 «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» che lo distingue in:
a) agente della riscossione;
b) agente pagatore o tesoriere;
c) agente consegnatario.
L’agente consegnatario, quindi, non solo è qualificato ex lege come agente contabile, ma, nel rispetto del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’articolo 29 del Regio Decreto n° 827/1924 «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», è personalmente responsabile dei beni ricevuti in custodia, fino a che non ne abbia ottenuto legale discarico, rispondendo anche della variazione che subisce l’entità dei crediti a lui affidati. Nella prospettiva di contribuire oggettivamente sull’argomento, si premette che il buono pasto si può serenamente considerare, a tutti gli effetti, un “bene” sia sotto il profilo economico, sia sotto quello giuridico. Nello specifico, il “bene” è considerato:
a) dalla teoria economica, come «ogni mezzo materiale e immateriale ritenuto idoneo a soddisfare un bisogno». In altre parole, affinché si possa classificare qualcosa come “bene” è necessario, in ambito economico, che questo sia in grado di fornire una qualunque utilità e, contemporaneamente, sia dotato di un prezzo positivo;
b) dalla giurisprudenza, come «le cose che possono formare oggetto di diritti», nel rispetto del dettato dell’articolo 810 del Codice Civile.
Alla luce di quanto sopra affermato, si può realisticamente comprendere e condividere come il buono pasto possa rientrare nella definizione di “bene” sotto l’aspetto sia economico, sia giuridico. Infatti, il buono pasto:
a) economicamente:
- è idoneo a soddisfare un bisogno (quello di mangiare);
- fornisce un’utilità, in quanto è manifestamente esplicita l’esistenza di un bisogno, che trova corrispondenza nel bene;
- è dotato di un prezzo positivo, in quanto è palese la presenza di un mercato nel quale il buono pasto è acquistato/scambiato;
b) giuridicamente:
- forma oggetto di un diritto (quello alla somministrazione di un servizio);
- è mobile, in quanto può essere trasferito fisicamente.
Pur non esistendo ad oggi una specifica pronuncia da parte della Magistratura nella direzione di eliminare ogni forma di personale interpretazione circa l’obbligo di rendicontazione, attraverso il conto giudiziale, per il dipendente incaricato della gestione dei buoni pasto, si ritiene che lo stesso, alla luce delle osservazioni formulate, rientri tra gli agenti contabili ex lege e che, pertanto, il suo ruolo debba essere regolato attraverso un formale atto di nomina all’interno dell’Ente di appartenenza. Tuttavia, nonostante il buono pasto negli Enti Locali, ma più in generale in tutta la Pubblica Amministrazione, si possa considerare una conquista recente, già in tempi non sospetti e a sostegno delle tesi elaborate, era intervenuta la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio - che, con Sentenza n° 12/98/R, nel condannare un dipendente di un Ente Pubblico per aver sottratto buoni pasto, precisava «(omissis) ... Particolarmente grave appare il fatto che egli non abbia mai presentato un rendiconto, che è indispensabile atto contabile nei servizi a denaro e per valori ... (omissis)». Pertanto, qualora l’Ente Locale non abbia provveduto, per dimenticanza o altro, agli adempimenti di cui all’articolo 233 - comma 2, lettera a) - del Decreto Legislativo n° 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», non significa che i dipendenti responsabili della gestione dei buoni pasto, siano esonerati dal rispettare gli obblighi previsti per gli agenti contabili. Sarebbe opportuno che coloro che sono chiamati in prima persona nel processo decisionale all’interno delle Amministrazioni Pubbliche, in assenza di precise disposizioni in merito ad argomenti delicati, soprattutto se fonti di potenziale addebito di responsabilità, uscissero dall’arcaico schema secondo il quale tutto ciò che la legge non dice espressamente è vietato. Per opportuna conoscenza, si ricorda che l’articolo 103 della Costituzione prevede chiaramente l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti nelle materie di contabilità pubblica e che, pertanto, qualunque disposizione che limiti o, addirittura, esoneri da tale giurisdizione è da ritenersi costituzionalmente non corretta. L’adozione di qualsivoglia provvedimento, così come un comportamento omissivo, che si traduca in un’esenzione dell’agente contabile ex lege dall’obbligo di presentare il conto giudiziale è da considerare costituzionalmente illegittimo, non solo perchè contrasta con il principio di uguaglianza di tutti i cittadini, ma in quanto da esso deriva l’indisponibilità del diritto pubblico all’accertamento obbiettivo della correttezza di gestione. Nella speranza di aver contribuito alla risoluzione di una potenziale minaccia, con particolare riguardo alla tutela degli interessi del personale cui è affidata la responsabilità della gestione dei buoni pasto, si spera che, attraverso un banale atto amministrativo, si provveda a regolare una posizione, che, in futuro, potrebbe avere conseguenze ancor più gravi rispetto all’applicazione di una norma generale di buon senso.
AutoreEmanuele COSTA
Pubblicato suSemplice n° 1/Gennaio 2007 con il titolo «La responsabilità contabile del dipendente incaricato della gestione dei buoni pasto»

14 November 2013

Quale futuro per la Città di oggi?

Il sociologo polacco Zygmunt BAUMAN, in un libro che pone in discussione la vita quotidiana delle persone nelle Città, sostiene che quest'ultime «sono diventate delle discariche per i problemi causati dalla globalizzazione. I Cittadini e coloro che sono stati eletti come loro rappresentanti, vengono messi di fronte a un compito che non possono neanche sognare di portare a termine: il compito di trovare soluzioni locali alle contraddizioni globali». Il passaggio è tremendamente coinvolgente perché, oggi, la Città ha a disposizione gli strumenti per superare quelle incompatibilità imposte dal fenomeno della globalizzazione: sarebbe sufficiente compiere uno sforzo per individuare nuove politiche pubbliche. I bisogni della Comunità di riferimento possono, se si vuole, trovare ampia soddisfazione con azioni improntate all’erogazione di servizi di qualità ed efficienti. Comportamenti orientati in questa direzione devono, però, trovare adeguato fertilizzante nelle risorse prodotte da un terreno che abbia la capacità di sostenerli, senza perdere di vista la propria identità. Ad una domanda di servizi generata “dal territorio” che si governa, occorre rispondere con un’offerta di servizi “per il territorio”, per impedire che i sacrifici compiuti si disperdano altrove senza produrre gli effetti sperati. Ciò non significa chiudersi a riccio nella difesa estrema del campanile, con il rischio di essere schiacciati al primo rumore di fondo, semmai ampliare il campo visivo per acquisire piena conoscenza delle peculiarità del comprensorio circostante. Lo storico inglese Thomas FULLER asserì che «gli uomini, non le case, fanno la Città», che oggi è sempre più un bivio tra opportunità e frustrazioni, decadenza e sviluppo, benessere e paura, dove fioriscono problemi, ma, allo stesso tempo, può trovare residenza il più grande serbatoio di creatività per «rendere più umana la società degli uomini». In altre parole, prendendo a prestito uno slogan coniato da una multinazionale di successo, quello che dovrebbe fare un Amministratore locale serio, credibile e capace è “pensare globale per agire locale”.
AutoreEmanuele COSTA
Pubblicato suhttp://cambiamentoorg.blogspot.com il 16 settembre 2010 con il titolo «Quale futuro per la Città di oggi?»

3 November 2013

"It's the economy, stupid!"

Quando nei primi Anni ’90 l’America decise di cambiare registro, lo slogan che influenzò l’allora opinione pubblica era, al tempo stesso, banale e profondo. Banale perché non erano necessari anni di studio oppure una conoscenza approfondita della materia per comprendere cosa, nel fare politica, non deve mai essere tralasciato o abbandonato nel dimenticatoio. Profondo perché con quel motto si voleva andare a colpire, con una chiarezza espositiva fuori dal comune, l’attenzione e la coscienza di milioni di americani. Oggi, quel manifesto dovrebbe fare da guida all’intera classe politica italiana (locale e nazionale) impegnata quotidianamente a litigare per assumere decisioni pubbliche che andranno ad impattare negativamente sul futuro non solo delle giovani generazioni, ma anche su quello dell’intera collettività, senza pietà od esclusione di sorta. Qualcuno potrebbe legittimamente osservare che si tratta di un’automatica applicazione della legge della natura, dove è il più forte a prevalere ed il più debole a soccombere, lasciando campo libero ad una schiera di individui senza scrupoli nei confronti di iniziative volte a migliorare il benessere sociale. Ciò si verifica perché i programmi e le proposte elaborati sono spesso il frutto di improvvisazioni guidate da pruriti personali, piuttosto che inquadrati in un contesto che abbracci le effettive esigenze altrui. Non occorrono luminari della scienza, ma è sufficiente un minimo di coscienza, limitandosi a far tesoro del monito lanciato da Albert ACREMANT: «Quando prendiamo una decisione, dobbiamo sempre pensare alle conseguenze che essa avrà sugli altri». Infatti, è in questa ottica che quello slogan usato in campagna elettorale, “It’s the economy, stupid!”, si proponeva l’ambizioso obiettivo di mettere in luce come una politica miope e sterile non avrebbe portato da nessuna parte, se non nella univoca direzione di salvaguardare gli interessi parziali a scapito del benessere dell’intera Comunità. Ed è proprio in uno scenario come quello prospettato che si inseriscono, senza il minimo sforzo, mirabolanti promesse arringate intorno ad un tavolo. Non serve sprecare tempo a studiare quali accorgimenti adottare per la creazione di uno specifico fondo, perché quello è già stato toccato da un pezzo e, forse, è giunta l’ora di iniziare a scavare. L’economia di un paese non è come la gestione di un cassetto dove a furia di arrabattarsi si corre il rischio di rompersi le unghie per poi scoprire, con amara tristezza, che nel fondo si potrà trovare solo qualche granello di polvere se non nulla. Così come è priva di qualsiasi utilità illudere i Cittadini di volerli premiare (con denaro pubblico) se dimostreranno di essere “virtuosi”, ossia se rispetteranno i principi e le regole che si ispirano alla convivenza civile. Uno squallido tentativo per ringraziarli di ergersi a “cittadini modello” in una società indisciplinata, contribuendo, con il denaro pubblico, ad alleviare le loro sofferenze tributarie. Peccato che, nel formulare allettanti promesse di puro stampo elettorale/propagandistico, tali da far roteare, come in una slot machine, il simbolo del dollaro nei bulbi oculari dei votanti, spesso sono ignorati elementari principi non solo di equità e giustizia, ma addirittura le più elementari regole del dovere civico cui deve ispirarsi il comportamento di ogni appartenente alla società civile. Senza considerare, in ultimo, quei principi economici che, sulle orme dell’insegnamento del “Rasoio di Occam”, spingerebbero chiunque ad esclamare: “It’s the economy, stupid!”. Le regole, per definizione, vanno rispettate e nessun premio deve essere promesso ed erogato in cambio della loro osservanza. Non fornisce alcun beneficio alla collettività perfezionare l’educazione di chi è già in possesso di questo qualità. Occorre, al contrario, agire per riequilibrare il comportamento di chi ignora l’esistenza della buona condotta. Non servono particolari tecniche per spiegare la validità di una simile teoria. In un concorso a premi il primo classificato sarà sempre, e solo, uno e non sarà mai incentivato a migliorare, perché gli sarà sufficiente dimostrare di essersi comportato un infinitesimo meglio degli altri per ricevere la ricompensa, senza aver contribuito, in contropartita, all’accrescimento del benessere sociale. Inoltre, si è epistemologicamente ignorato l’assioma secondo il quale l’elargizione di un premio con denaro pubblico andrà a peggiorare la condizione sociale non solo dei perdenti, ma anche quella del vincitore. Al contrario, una politica rieducativa, imperniata su strumenti alternativi al sistema delle ricompense, potrà garantire un benessere sociale superiore sia al vincitore, sia, paradossalmente, ai perdenti. Ma non c’è da meravigliarsi di fronte a simili boutade, perché lo stesso Franklin Pierce ADAMS ci aveva già messi in guardia: «Il problema di questo paese consiste nel fatto che ci sono troppi uomini politici che credono, con la certezza che deriva dall’esperienza, che si possa ingannare tutto il popolo in ogni momento».
AutoreEmanuele COSTA
Pubblicato suwww.tigulliana.org (nella Rubrica "Diritto di Parola") del 02 novembre 2013 con il titolo «"It's the economy, stupid!"»

24 October 2013

Introduzione al Controllo di Gestione

Sono ormai trascorsi più di dieci anni da quando il legislatore nazionale ha percepito l’importanza o meglio la necessità di introdurre, anche nella Pubblica Amministrazione, strumenti di gestione di derivazione privatistica. Il percorso di avvicinamento ad un sistema di amministrazione simile a quello in uso presso le aziende private è avvenuto in seguito alla progressiva emanazione di norme finalizzate all’inserimento della contabilità economica ad integrazione di quella finanziaria. Infatti, mentre la contabilità finanziaria rileva i fatti amministrativi solo ed esclusivamente analizzandone l’impatto monetario (entrata, uscita, avanzo/disavanzo), quella economica non esclude questa tipologia di rilevazione, ma la supporta con informazioni di natura economica (costi, ricavi, margini). L’orientamento dei provvedimenti, ancora a livello embrionale, hanno dato la sensazione di un opportuno repentino cambio di rotta rispetto ad un sistema di gestione delle risorse pubbliche basato sulla semplice misurazione contabile dell’azione amministrativa. Le norme che nel tempo si sono susseguite hanno costretto gli operatori a costruire le fondamenta per lo sviluppo step by step di un lavoro destinato a ridurre il gap esistente tra il modello gestionale delle aziende private, caratterizzato da elasticità/flessibilità, e quello delle Amministrazioni Pubbliche, improntato alla rigidità/complessità. Con la rilevazione dei fatti di gestione sotto il profilo economico, l’Ente Pubblico ha così affiancato le tradizionali informazioni finanziarie a quelle economiche, necessarie per migliorare la valutazione preventiva e prospettica di processi decisionali idonei per un efficace funzionamento della res publica. In quest’ottica, gli operatori del settore sono stati invitati, dall’input normativo, ad abbandonare schemi stereotipati, frutto di prassi preistoriche senza logica e di un radicato modus operandi informato al detto “si è sempre fatto così e bisogna continuare a farlo”. In pratica, gli attori sono stati sensibilizzati all’approccio di una filosofia di pensiero caratterizzata dalla concreta consapevolezza che una scelta amministrativa può avere una convenienza applicativa se analizzata anche in ambito economico, anziché limitare lo studio di fattibilità esclusivamente all’aspetto finanziario. E’ alquanto singolare che ogni indirizzo gestionale, che nel settore privato si colloca nell’alveo delle decisioni manageriali, limiti il campo di analisi confinandolo alla sterile verifica delle disponibilità finanziarie esistenti sul capitolo/intervento di imputazione della pertinente spesa. Infatti, è paradossale pensare che il perseguimento dell’interesse generale sia frutto di decisioni, che trovano in un documento di tipo autorizzatorio dei vincoli, anziché delle opportunità. In altre parole, qualsiasi deliberazione che impatta sul benessere collettivo (nazionale, regionale o locale) dovrebbe comprendere anche un’analisi di redditività, intesa come capacità di generare reddito o, in alternativa, utilità sociale. L’impalcatura del sistema contabile ancora in uso presso la maggior parte della Pubblica Amministrazione, unitamente ad una scarsa cultura manageriale propensa al cambiamento, giustifica la differenza di terminologia utilizzata per definire il modello gestionale come:
a)      flessibile/elastico, per il settore privato;
b)      complesso/rigido, per l’ambiente pubblico.
La flessibilità/elasticità nasce dalla capacità e volontà del management aziendale di modellare decisioni già adottate con rapidità per:
a)      sfruttare opportunità precedentemente ignorate;
b)      reagire a minacce provenienti dall’ambiente esterno/interno;
nel rispetto di un obiettivo generale condiviso all’interno dell’Organizzazione, che trova la sua giustificazione nella necessità di continuare ad esistere sul mercato. L’azienda, quindi, si configura come entità che, dovendo sopravvivere nella giungla concorrenziale, affida la gestione ad un management camaleontico, capace di sviluppare un processo decisionale in qualsiasi contesto, senza traumatizzare la mission grazie ad un mutamento appropriato e idoneo a garantirne la continuità operativa. La complessità/rigidità, per contro, si manifesta con l’incapacità e mancanza di volontà degli Amministratori pubblici (politico/amministrativi) di intervenire con tempestività nella prospettiva di un miglioramento, in termini di qualità/efficienza, dei servizi erogati alla comunità locale di riferimento, per:
a)      modificare scelte già deliberate;
b)      affrontare cambiamenti normativi;
in quanto, all’interno dell’Organizzazione, è scarsa la sensibilità nei confronti di un target condiviso e non è recepito alcun pericolo in merito alla sopravvivenza dell’Ente. La Pubblica Amministrazione si presenta come un’organizzazione che, non essendo soggetta alla procedura concorsuale del fallimento, è gestita come un pachiderma, con la conseguenza che non è in grado di cogliere le opportunità derivanti da qualsiasi cambiamento, impattando i risultati in sinuosi meandri procedurali oppure sacrificando potenziali effetti benefici al rispetto formale di regole burocratiche. Proprio per contrastare questa mentalità, ma anche nella direzione del perseguimento dell’obiettivo generale di abbattimento della spesa pubblica, il legislatore è intervenuto con una serie di provvedimenti finalizzati a spingere l’azione amministrativa verso regole gestionali maggiormente aderenti alla realtà, uscendo dallo schema di controllo delle attività fondato sulla burocrazia. Un Amministratore sensibile ai problemi della Comunità che governa, oggi è sempre più consapevole che i servizi pubblici potranno essere di qualità superiore solamente se i processi posti in essere saranno capaci di soddisfare le esigenze della cittadinanza e non se avranno rispettato formalmente i procedimenti amministrativi, che, nel loro contenuto, sono disinteressati all’effettivo bisogno della società di riferimento. Le regole organizzative sulle quali ancora oggi ruota il governo della Pubblica Amministrazione si imperniano su logiche:
a)     giuridico formali - è necessario interpretare rigidamente la norma, considerando solo ed esclusivamente ciò che il dettato dispositivo recita, tralasciando i margini di libertà insiti in ciò che non è disciplinato espressamente;
b)   procedurali - la mancanza di creatività fa sì che è importante “fare e compilare” piuttosto che “pensare e risolvere”;
c)     di competenza - in altri termini, occorre limitare la propria attività a ciò che compete, non interferendo sull’attività dell’Ufficio che ha generato l’input e non coinvolgendo gli Uffici ai quali è diretto l’output;
d)    autoreferenziali - è essenziale rispettare ciò che la forma impone, senza preoccuparsi se la sostanza dei risultati prodotti genera benefici all’utente finale.
Il legislatore, per ciò che gli compete, ha riconosciuto con le norme l’importanza di andare oltre il concetto di controllo di stampo burocratico, inteso come preciso rispetto di formalità, per meglio orientare l’azione amministrativa grazie al supporto strategico del controllo di estrazione manageriale. Conseguentemente, per effetto di valutazioni economiche preventive e prospettiche, sarà possibile migliorare l’allocazione delle risorse (umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie) per ottenere risultati apprezzabili in termini di soddisfazione da parte dei diretti interessati. Operando in questa direzione, miglioreranno gli indici di assorbimento dei fattori produttivi, che qualche lettore potrebbe correttamente intendere come sinonimo di minore spreco o maggiore efficienza, rappresentando la genesi per lo sviluppo di ulteriori benefici sociali. Si innescherà un circolo virtuoso di generazione di nuove risorse da quelle esistenti, senza dover chiedere nulla, in termini di risparmio forzoso, ai Cittadini, i quali si troveranno beneficiari di servizi pubblici migliori senza la richiesta di un sacrificio supplementare. La stessa dottrina ravvisa l’esigenza che «per la pubblica amministrazione un punto di svolta decisivo sul piano dell’efficienza e della funzionalità si può avere con il passaggio dallo sfruttamento delle capacità esecutive (controllo burocratico) all’attivazione ed al pieno sfruttamento delle capacità di adattamento dell’azione al mutamento e di rinnovamento dei processi amministrativi (controllo manageriale)» (Elio BORGONOVI - «Azienda Pubblica» - Maggioli Editore). In un contesto caratterizzato sempre più da scenari in continua istantanea evoluzione, l’Amministratore pubblico deve saper affrontare, ma soprattutto risolvere, i bisogni della Comunità, gestendo l’approccio al problem solving con dinamismo, grazie alla combinazione sinergica di tutti gli strumenti a supporto delle decisioni. L’attenzione si sposta, quindi, dal rispetto di regole ridondanti al controllo dei risultati, riducendo il time to market necessario affinché la soluzione prospettata si traduca in linee guida verso l’adozione di provvedimenti idonei a produrre gli effetti desiderati. Coloro che hanno la possibilità di manovrare le leve decisionali all’interno dell’Ente dovranno convincersi, ma più di ogni altra cosa condividere l’idea, che la Comunità di riferimento si aspetta un deciso miglioramento sia dell’efficienza interna, sia dell’efficacia degli interventi. Solo una gestione che ottimizza i costi di funzionamento della struttura pubblica sarà capace di individuare e destinare una quantità maggiore di risorse a processi di produzione ed erogazione di servizi in grado di rispondere, con successo, alle aspettative della cittadinanza. Il perseguimento dell’economicità di gestione, che non deve assolutamente tradursi come taglio di risorse, ma migliore allocazione di quelle disponibili, deve diventare l’obiettivo primario di tutti gli Amministratori pubblici. Essi devono acquisire la consapevolezza che attraverso il potenziamento della struttura, per effetto di un crescente sviluppo delle capacità organizzative interne, si potrà arrivare ad offrire servizi sempre più personalizzati, nel rispetto delle strategie definite a monte e dei vincoli di bilancio tradotti a valle. In un ambiente caratterizzato da una pluralità e complessità di variabili in gioco, si colloca il processo di Controllo di Gestione, come insieme di attività in grado di mettere a disposizione della direzione politico/amministrativa informazioni utili per governare la realtà attraverso l’adozione di politiche razionali. Si tratta di un orientamento di natura economico/aziendale in quanto il carburante che alimenta l’attività del controller è costituito da una gestione razionale delle risorse disponibili, per rendere razionale l’attività di consumo delle risorse non solo finanziarie. In questa direzione, non si può pensare di impostare le attività del Controllo di Gestione senza aver delineato a monte quelle di programmazione, al fine di assicurare, per effetto del continuo confronto obiettivi/risultati, la realizzazione delle finalità dell’Ente. Sotto questo aspetto, il Controllo di Gestione si concretizza in un’attività che per essere efficacemente implementata necessita di una preventiva e capillare analisi delle peculiarità del singolo Ente e della sua organizzazione interna, al fine di comprendere e chiarire cosa si intende per qualità/efficienza ed efficacia e tradurre le definizioni in concreti sistemi di misurazione. Il Controllo di Gestione nell’Amministrazione Pubblica è, quindi, prima di tutto una sfida culturale senza precedenti, dal momento che ogni individuo non percepisce con favore qualsiasi processo di cambiamento che va ad incidere sulla sfera lavorativa. La novità è guardata con sospetto, poiché costituisce un pericolo latente che influenza quell’ambito gestionale conquistato con fatica nel tempo, in altri termini l’orientamento al cambiamento è tradotto come la progressiva perdita di un potere consolidato, che non si ritiene suscettibile di mutamento, sia esso migliorativo o innovativo. Le prime risorse dovranno perciò essere investite nel processo di comunicazione interno nella speranza di far condividere agli Amministratori che il Controllo di Gestione non è finalizzato all’ispezione e alla punizione, ma è uno strumento di guida indirizzato a verificare le attività nell’ottica della ricerca continua del miglioramento. Un Amministratore pubblico particolarmente illuminato che saprà inquadrare il Controllo di Gestione come essenziale strumento di decision support system per la pianificazione strategica, potrà garantire, da un lato, un reale miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa e, dall’altro, un livello qualitativo dei servizi offerti alla cittadinanza sensibilmente migliorato. Il crescente livello di soddisfazione percepito dalla comunità locale si tradurrà in consenso per i risultati raggiunti, ricucendo quello strappo che nel tempo ha progressivamente allontanato il Cittadino dalla gestione dell’Amministrazione Pubblica, nei confronti della quale è invece l’elemento centrale del suo buon funzionamento.
AutoreEmanuele COSTA
Pubblicato suSemplice n° 7-8/Luglio-Agosto 2013 con il titolo «Introduzione al Controllo di Gestione»

15 October 2013

Il potere della diversità culturale

In Italia, fortunatamente, la libertà di pensiero è tutelata e garantita dalla Carta Costituzionale sin dai tempi del dopoguerra. E' opportunamente e volutamente inserita all’interno di quei principi fondamentali ed inviolabili frutto di un lungo dibattito parlamentare mirato a salvaguardare definitivamente quella libertà di espressione che il recente passato aveva violentemente abolito od impedito. In sede costituente è ancora oggi affascinante osservare e ricordare come dallo scontro di opinioni diverse e, spesso, divergenti sia stata partorita una soluzione condivisa e apprezzata al termine di un processo lento, laborioso e, alla fine, fruttuoso. Questo è potuto accadere solo perché di fronte alla diversità culturale dei membri dell'Assemblea Costituente, l’obiettivo comune e primario, pur nel rispetto reciproco, era quello di comprendere anche le ragioni dell’altro. Oggi, la Costituzione manifesta ancora la sua vitalità, ma quel principio di libertà di espressione appare come sepolto sotto le macerie di un livello culturale arenatosi nella peggiore chiusura mentale di fronte a cambiamenti che non si possono né ostacolare, né fermare. E’ assai difficile immaginare di illustrare il proprio punto di vista ad una platea la cui opinione è orientata in altra direzione. Il rischio è quello di essere interrotti un migliaio di volte e contestato miseramente per ciò che si aveva l’intenzione di sostenere. All’estero ciò non accade. Anzi, se il pubblico è di un certo colore, questo rappresenta uno stimolo a manifestare liberamente un’idea contraria, sperando che insieme alla platea si possa aprire un’ampia discussione. Infatti, il punto di forza non è rappresentato dall’oggetto del contendere e nemmeno dalle differenti opinioni dei convenuti. La più grossa opportunità è offerta dal dibattito che ne può scaturire, dove ciascuno non sostiene più a spada tratta la propria idea, ma la mette in discussione, cercando di trovare dei punti di contatto o di intersezione e non necessariamente elementi di divisione e di lontananza con l’interlocutore. E’ proprio grazie a questa diversità che si può riuscire ad incrementare il patrimonio culturale degli individui e spalancare le porte ad una vera libertà di espressione, manifestata senza la necessità che sia stampata su un foglio di carta o calpestata ad ogni ricorrenza. In Italia, al contrario, si assiste quotidianamente a contraddittori inutili e ridondanti dove la finalità estrema è quella di svergognare la persona che si ha di fronte piuttosto che creare insieme a lui le premesse per una soluzione dei problemi che, non sono mai di parte, ma comuni. L’attenzione dei media si è spostata, probabilmente per questioni di audience o di tiratura, sul gossip anziché ciò che la cultura e la scienza hanno scoperto. E’ più importante concentrare energie e fiumi di parole o di inchiostro sull’ultimo scandalo di palazzo anziché “perdere tempo” a formulare considerazioni su ciò che la diversità culturale contribuisce a costruire. In democrazia non serve avere un esercito di pappagalli perché l’errore non sarebbe mai messo in discussione ed ostacolato nella diffusione, ma ripetuto fino all’ultima eco. Se un argomento susciterà interesse e darà luogo ad un dibattito, l’insegnamento che se ne potrà trarre è solo quello di una profonda soddisfazione. Ma per farlo non occorre andare lontano o fare tanta fatica. E’ solamente richiesto di essere culturalmente diversi.
AutoreEmanuele COSTA
Pubblicato suIl Nuovo Picchio n° 09/Settembre 2013 con il titolo «Il potere della diversità culturale»