(segue)
Al
fine di una compiuta valutazione circa le modalità di scelta del
broker,
risulta, tuttavia, opportuno precisare alcuni chiarimenti
sull’aspetto economico del contratto al fine di comprendere se
rientra nell’alveo di quelli a titolo gratuito oppure si colloca
tra le prestazioni che richiedono il pagamento di un corrispettivo. In
altre parole, esistono forti perplessità circa la gratuità del
contratto di brokeraggio.
Infatti, anche se di difficile, se non impossibile, quantificazione e
atteso che l’anomalia della prassi pone a carico delle Compagnie di
Assicurazione il pagamento del corrispettivo al broker,
la gratuità del contratto è solo di tipo formale, in quanto
l’assicuratore solitamente tende a trasferire il relativo onere
sull’Ente assicurato al momento della determinazione dei premi o,
con parole diverse, nel premio è conglobato il corrispettivo da
erogare al broker. Il
riconoscimento di un corrispettivo al broker
da parte di una Compagnia di Assicurazione limita, conseguentemente,
la partecipazione dei suoi Agenti di Assicurazione, che ricevono
dalla stessa provvigioni/commissioni uguali, se non inferiori, a
quelle riconosciute ai broker. Con
l’intervento di un mediatore assicurativo, gli Agenti di
Assicurazione si troverebbero in una situazione di partenza
penalizzante, in quanto dovrebbero partecipare ad una gara per la
scelta del contraente sapendo a priori che il loro beneficio (sotto
forma di utile/profitto), sarebbe in parte dirottato sul broker. Infatti,
anche qualora l’Ente, al fine di saltare l’intermediazione
dell’Agente di Assicurazione, si rivolgesse alla sede centrale
della Compagnia di Assicurazione, la stessa affiderebbe la gestione
del contratto ugualmente all’Agente in forza di un diritto di
esclusiva territoriale. Teoricamente,
quindi, al fine di non incrinare il rapporto Compagnia/Agente, in
presenza di un contratto che comprenda la cosiddetta “clausola
broker”,
l’assicuratore tenderà a trasferire sul premio di assicurazione
l’onere dovuto al broker,
in modo da non penalizzare il beneficio dell’Agente di
Assicurazione. Interessante
è, altresì, il contributo della dottrina (GRECO), riportato nella
citata Sentenza n° 1536/2004
della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione
Lombardia: «il
brokeraggio non può essere escluso dalla disciplina sull’appalto
dei servizi per il semplice fatto che il corrispettivo al broker
assicurativo, solo formalmente non è pagato dall’amministrazione,
in quanto costituirebbe prassi radicata in alcune amministrazioni
lombarde, affidare incarichi di progettazione, stesura di Capitolati,
attività di brokeraggio e così via, che vengono poi addebitati ai
vincitori dei contratti di lavori e di servizi, cui i primi incarichi
sono strumentali, con la conseguenza che il corrispettivo di
pertinenza è solo apparentemente a carico di terzi, ma in effetti
viene da questi ultimi addebitato in modo palese od occulto
all’amministrazione stipulatrice del contratto principale In altre
parole, il servizio è “connesso o strumentale”, cosicché “in
definitiva, tali spese risulteranno a carico dell’amministrazione
stessa e tutto il macchingegno finisce per appalesarsi come un mero
“escamotage” per eludere la disciplina dell’appalto di
servizi». Poiché
l’oggetto della prestazione richiesta al broker
da parte dell’Ente Pubblico è difficilmente inquadrabile quale
“servizio
assicurativo”
o “mera
consulenza”,
è evidente come l’analisi dettagliata delle prestazioni richieste
al mediatore consentiranno di individuare la necessità del ricorso o
meno alle procedure di selezione del contraente. In
particolare:
- se la prestazione è limitata alla preparazione dei capitolati e all’assistenza per la conclusione dei contratti, la scelta del broker potrebbe avvenire “intuitu personae”, in quanto la prestazione richiesta ha sicuramente la connotazione di “mera consulenza”. In questo caso, però, l’incarico di consulenza soggiace a tutte le prescrizioni, modalità e limitazioni di cui all’articolo 110 del Decreto Legislativo n° 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni ed integrazioni, all’articolo 7 - comma 6 - del Decreto Legislativo n° 165/2001 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», nonché da tutte le limitazioni introdotte con le Leggi Finanziarie degli anni più recenti. Il provvedimento di affidamento dovrà essere opportunamente motivato.
- se la prestazione, oltre a quella indicata sopra, richiede pure un’attività di assistenza continuativa anche nella fase successiva alla scelta del contraente, la fattispecie rientra nel novero dei “servizi assicurativi” di cui all’Allegato 1) al citato Decreto Legislativo n° 157/1995 «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi» e successive modificazioni ed integrazioni [ora Allegato IIA) al Decreto Legislativo n° 163/2006 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»], rendendo, quindi, necessario il ricorso alle procedure selettive ad evidenza pubblica.
A
sostegno di questa seconda ipotesi è intervenuta anche la Corte di
Cassazione - Seconda Sezione Civile - con la Sentenza n° 8467/1998
secondo la quale i contratti di assicurazione stipulati per il
tramite del broker
sono da comprendere tra gli affari conclusi direttamente dalla
Compagnia di Assicurazione. Il
Decreto Legislativo n° 163/2006
«Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»
all’articolo 29 - comma
12,
lettera
a), punto 1)
- stabilisce che,
per i
“servizi
assicurativi”,
il “valore
di stima”
corrisponde ai premi assicurativi da pagare. Quindi,
a differenza delle forniture di beni e servizi, per le quali è
precisato che il “valore
di stima”
è da considerare al netto dell’IVA, per i “servizi
assicurativi”,
per i quali si richiama espressamente il premio da pagare, il “valore
di stima”
è da considerarsi al lordo delle imposte. Tuttavia,
per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo il “valore
di stima”,
che costituisce la base alla quale fare riferimento per la scelta
della procedura di gara da seguire per l’individuazione del
contraente, non sembra essere quello dell’entità dei premi da
pagare, bensì la “remunerazione
complessiva prestatori di servizi”,
in altre parole, la commissione/provvigione spettante al broker,
che, peraltro, è calcolata sull’entità dei premi al netto delle
imposte. Dello
stesso avviso, pare essere anche l’ANCI (Associazione
Nazionale
Comuni
Italiani),
che in risposta ad uno specifico quesito formulato da
un’Amministrazione Comunale sulla quantificazione del “valore
di stima”
di cui al Decreto Legislativo n° 157/1995
«Attuazione
della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi»
e successive modificazioni ed integrazioni [ora Decreto Legislativo
n° 163/2006
«Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»]
ha precisato che ai fini del calcolo dell’importo stimato
dell’appalto occorre fare riferimento alla “remunerazione
complessiva dei prestatori di servizi”
che, nel caso del servizio di brokeraggio,
non può non individuarsi nell’importo della provvigione da pagare
al broker. In
conclusione, la lettura della documentazione esistente
sull’argomento, se da un lato non rileva estremi di illegittimità
sull’affidamento di un incarico al broker,
dall’altro, pone l’accento sul fatto che l’Amministrazione
Pubblica potrebbe, invece, essere chiamata a rispondere sulla
procedura adottata per l’individuazione ed il successivo
affidamento dell’incarico. Pertanto, nel dubbio, demandare la
scelta del fornitore alle regole del mercato, potrà garantire
all’Ente l’ottenimento di migliori condizioni contrattuali sotto
il profilo economico e tecnico, individuando il contraente tra un
numero di soggetti, sufficientemente congruo e idoneo a rispettare
non solo i principi di buon andamento e imparzialità di cui
all’articolo 97 - comma
1 -
della Costituzione, ma anche di quelli di economicità, efficacia,
pubblicità e trasparenza previsti dall’articolo 1 - comma
1 -
della Legge n° 241/1990
«Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»
e successive modificazioni ed integrazioni.
Autore: Emanuele COSTA
Pubblicato su: Semplice n° 7-8/Agosto-Settembre 2006 con il titolo «Broker assicurativo: affidamento diretto o indagine di mercato? (seconda e ultima parte)»
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