Con
quest’articolo non si pretende di essere esaustivi nella
trattazione di un argomento altamente complesso, sul quale
giurisprudenza e dottrina hanno già partorito soluzioni non sempre
concordi tra loro. Si spera, al contrario, di poter attivare un
acceso dibattito con il target
finale di realizzare, grazie al contributo che ciascuno potrà o
vorrà dare, quella semplificazione amministrativa a fattispecie
complesse dove la compartecipazione alle decisione non deve essere
interpretata con una minaccia, ma come un’opportunità che
solamente la condivisione delle informazioni potrà garantire il
superamento di quelle barriere di natura burocratica, che spesso
ostacolano i processi negli Enti Pubblici. Un
tema che costantemente ricorre ogni qualvolta si debba gestire
procedimenti amministrativi in materia di assicurazione, è quello
della convenienza economica ad operare in economia con le risorse
umane a disposizione, oppure demandare l’attività ad una figura
professionale qualificata, conosciuta nel settore come broker,
capace di reperire sul mercato (nazionale/estero) le soluzioni
assicurative più convenienti sotto il profilo economico e
maggiormente idonee a soddisfare i suoi bisogni. Il
broker,
in sintesi, affianca l’Ente:
- nelle scelte assicurative;
- nell’analisi e successiva copertura dei rischi;
- nell’identificazione delle compagnie di assicurazione più idonee;
- nella gestione e periodica revisione dei contratti;
- nella gestione dei sinistri e recupero dei danni.
L’esercizio
dell’attività di mediazione assicurativa è disciplinata dagli
articoli 1754 e seguenti del Codice Civile, dalla Legge n° 792/1984
«Istituzione
e funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione»
e sottoposta alla vigilanza dell’ISVAP (IStituto
per la Vigilanza
sulle Assicurazioni
Private
e di Interesse Collettivo). Nell’Albo dei broker
si possono iscrivere soggetti in possesso di alcuni requisiti, tra i
quali si ricordano a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:
- onorabilità - assenza di condanne penali, non deve essere stato dichiarato fallito;
- professionalità - preparazione altamente specializzata nel campo assicurativo, garantita dal superamento di uno specifico esame che consente l’iscrizione all’Albo;
- autonomia - assenza di vincoli con Compagnie di Assicurazione e diversificazione della clientela;
- garanzie - assicurazione RC “Professionale”, finalizzata alla copertura di responsabilità per negligenze ed errori professionali, comprensiva della garanzia per l’infedeltà dei dipendenti.
La
gestione dei contratti assicurativi richiede competenza,
professionalità e conoscenza specifica del settore, non sempre in
possesso del personale dipendente cui vengono demandati i
procedimenti amministrativi in questione. Per aggirare questa lacuna
informativo/conoscitiva, gli Enti Pubblici tendono, sempre più
frequentemente, a conferire incarichi di assistenza e consulenza a
Società operanti nel settore della mediazione assicurativa. Una
volta che l’Ente ha orientato il proprio indirizzo nell’affidamento
del servizio ad un esperto del settore, l’attenzione si concentra
sulle procedure da adottare per l’individuazione del contraente. In
altre parole, il dilemma è se la scelta del soggetto cui affidare il
servizio debba avvenire ricorrendo all’istituto dell’incarico
fiduciario, oppure procedere attraverso un’indagine di mercato. A
tal fine, occorre scavare a fondo per comprendere e identificare
quali siano le attività che dovrebbe svolgere il broker
all’interno dell’Amministrazione Pubblica. Infatti, se la
prestazione è compresa nella sfera delle attività di un libero
professionista, la scelta del contraente potrebbe avvenire “intuitu
personae”,
ossia senza dover ricorrere alle ordinarie procedure negoziali, ma
esclusivamente in seguito ad una valutazione di
professionalità/affidabilità che attiene al rapporto fiduciario che
si instaura con il professionista. Il
problema si sposterebbe, quindi, sui criteri adottati per valutare
professionalità/affidabilità del soggetto cui demandare
direttamente la gestione dei contratti assicurativi, che potrebbero
richiedere, comunque, una preventiva selezione del contraente da
operarsi secondo modalità semplificate e identificate dall’Ente. Sull’argomento
non esiste, come già accennato, un’univoca visione, le pronunce
dei diversi organi abilitati a produrre sentenze non hanno mai
incanalato la fattispecie lungo percorsi paralleli privi di
intersecazioni di sorta. Infatti:
- da un lato la Sentenza n° 194/1989 del TAR Piemonte definisce l’attività svolta dal broker come una libera attività professionale, espressamente riconosciuta dal legislatore con la Legge n° 792/1984 «Istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione» e rimanda all’articolo 1 che recita «Agli effetti della presente legge è mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione»;
- dall’altro la Sentenza n° 637/1997 del TAR Lazio definisce il contratto di brokeraggio come una figura atipica di quello ad esecuzione continuata o periodica che, configurando uno specifico rapporto di intermediazione nel particolare campo assicurativo, rientra nel novero dei “servizi assicurativi” previsti dall’Allegato 1) al Decreto Legislativo n° 157/1995 «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi» e successive modificazioni ed integrazioni [ora Allegato IIA) al Decreto Legislativo n° 163/2006 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»].
Sulla
questione sono intervenuti altri soggetti con l’obiettivo di fare
chiarezza. Il
Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, presso
il quale è costituito l’Albo dei mediatori di assicurazione e
riassicurazione, con Nota n° 545675/1998
ha rappresentato che, ai sensi dell’articolo 1 della Legge n°
792/1984
«Istituzione
e funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione»,
per integrare la figura del broker,
non è sufficiente lo svolgimento con carattere di professionalità
di attività di mediazione, ma è necessaria la prestazione di
attività di assistenza e di consulenza nei confronti degli
assicurandi in sede di conclusione del contratto di assicurazione.
L’altissima professionalità richiesta, non eviterebbe, comunque,
il ricorso alle procedure selettive per la scelta del broker. L’Autorità
del Garante della Concorrenza e del mercato, con Risoluzione n°
47/1997,
nello svolgimento della propria attività volta a tutelare la libera
concorrenza negli appalti dei servizi assicurativi da parte delle
Amministrazioni Pubbliche, al fine di garantire maggiore trasparenza
alle gare, ha visto con favore l’intervento del broker,
sia pure selezionato secondo le procedure ad evidenza pubblica e nel
rispetto della legislazione vigente. Quindi, è da scoraggiare
l’utilizzo di procedure “anomale”
che incidono negativamente sul principio della libera concorrenza
nell’offerta di servizi, sia nell’interesse dell’Ente, sia in
quello dei broker,
che debbono trovarsi nella condizione di avere potenzialmente libero
accesso ad un trasparente mercato degli appalti di servizi
assicurativi. La
Risoluzione del Garante della Concorrenza di cui sopra è richiamata,
altresì, nella Sentenza n° 1536/2004
della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione
Lombardia - la quale, pur riconoscendo le difficoltà intrinseche del
settore assicurativo, che possono non far parte del bagaglio
culturale e delle competenze specifiche dei dipendenti di un Ente
Pubblico, non sancisce la illegittimità del ricorso al broker,
ma ne esclude la scelta attraverso l’istituto del mandato “intuitu
personae”.
La Sentenza, peraltro, richiama anche alcune pronunce, oltre a quelle
già citate, di sensibile rilevanza:
- Sentenza n° 477/1995 del TAR Friuli Venezia Giulia secondo la quale, il prevedere l’obbligo per la compagnia aggiudicataria di intrattenere rapporti giuridici ed economici, per di più se di contenuto vago ed indeterminato, nonché la creazione in capo al broker della posizione di rappresentante tanto dell’assicurato quanto dell’assicuratore snatura completamente il profilo professionale dell’incarico previsto dalla legge, in aperta violazione della stessa, affermando nel prosieguo che l’illegittimità di previsioni concernenti l’intervento del broker derivi anche dall’incompatibilità dell’attività di brokeraggio con le procedure di individuazione del contraente nei contratti della Pubblica Amministrazione diversi dalla trattativa privata, ossia senza essere preceduta da gara ufficiosa;
- Sentenza n° 342/2001 della Corte d’Appello di Torino nella quale si denota che l’attività di brokeraggio vera e propria, intesa come attività di intermediazione di assicurazione, è incompatibile con le procedure ad evidenza pubblica.
Autore: Emanuele COSTA
Pubblicato su: Semplice n° 7-8/Agosto-Settembre 2006 con il titolo «Broker assicurativo: affidamento diretto o indagine di mercato? (prima parte)»
No comments:
Post a Comment