Quale
mistero può avvolgere la formazione del Bilancio di Previsione di un Ente
Locale? Una
domanda banale, alla quale gli addetti ai lavori potrebbero incontrare
difficoltà nel formulare una risposta appropriata. Infatti,
i principi contabili parlano chiaro: la norma individua, tra i postulati, anche
quello della pubblicità. Quindi,
al bilancio dovrebbe essere garantita la massima trasparenza informativa
all’interno e, soprattutto, verso l’esterno. I
più astuti potranno avocare a sé l’esclusiva capacità di saper leggere,
interpretare e combinare tra loro i numeri, per far opportunamente quadrare i
conti e fornire, allo sprovveduto di turno, la risposta che più fa comodo. Ad
altri, invece, questa facoltà è censurata con tutti gli strumenti a
disposizione, senza fornire al malcapitato alcuna motivazione convincente,
manifestando indirettamente un comportamento di “mala fede”. Nella
realtà, quindi, si potrebbe verificare l’ipotesi che un Consigliere comunale o
provinciale (di opposizione o di maggioranza), particolarmente attento alla
procedura da adottare per creare l’impalcatura che sostiene il documento
previsionale, faccia richiesta all’Ente Locale di appartenenza di poter
disporre di un terminale e di conoscere la password
di accesso al sistema contabile, al fine di verificare e controllare le
relative scritture. L’Amministrazione
Pubblica, di fronte ad un simile interrogativo, può avere il dubbio legittimo
se configurare la richiesta come rientrante nel più ampio scenario del diritto
di accesso, oppure restringere abusivamente il cerchio per formulare
argomentazioni dilatorie e inconcludenti finalizzate all’espressione di un
parere negativo all’istanza. In
altre parole, esiste un confine tra il “diritto
di accesso” e il “diritto di
informazione” oppure si tratta di due facce della stessa medaglia? Sull’argomento,
l’articolo 43 - comma 2 - del Decreto
Legislativo n° 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»
specifica in modo chiaro ed inequivocabile che i Consiglieri hanno il «diritto di ottenere dagli uffici … (omissis)
… tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento
del proprio mandato». La
norma, non ponendo alcuna pregiudiziale, riconosce al Consigliere un diritto
più ampio rispetto a quello di accesso alla documentazione amministrativa che
il legislatore riserva al singolo Cittadino. Tale
diritto, privo di alcuna frontiera, segue l’attività del Consigliere in virtù
del particolare status
riconosciutogli dalla legge, che gli consente di poter valutare, senza alcuna
remora, la correttezza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Anche
la Presidenza del Consiglio dei Ministri è intervenuta sull’argomento,
precisando che l’istanza di accesso al sistema informatico che un Consigliere
presenta all’Amministrazione Pubblica di appartenenza non deve contenere una
motivazione, perché in tal caso l’Ente Locale «si ergerebbe paradossalmente ad “arbitro” … (omissis) … delle forme di
esercizio delle potestà pubblicistiche proprie dell’organo deputato
all’individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività
civica». Alla
luce di ciò, gli Uffici dell’Ente Locale non dispongono di alcun potere per
sindacare la correlazione esistente tra l’oggetto della richiesta di
informazioni e la modalità di esercizio del mandato. Infatti,
sul tema ha già avuto modo di intervenire il Consiglio di Stato - Sezione V -
con la Sentenza n° 929/2007. Nella
decisione dei giudici di Palazzo Spada si sostiene, tra l’altro, che «il diritto di accesso non può subire
compressioni per pretese esigenze di natura burocratica, perché ne risulterebbe
ostacolato l’esercizio del mandato istituzionale». Nel
dettaglio, già in altre occasioni la giurisprudenza amministrativa ha
sottolineato che il diritto di accesso esercitato da un Consigliere presenta
una caratteristica del tutto peculiare, in quanto attinente l’esercizio di un
diritto soggettivo pubblico finalizzato «al
pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate» (Consiglio di
Stato - Sezione V - Sentenza n° 4471/2005). Nello
specifico, i giudici confermano che «ogni
limitazione all’esercizio del diritto … (omissis) … interferisce
inevitabilmente con la potestà istituzionale del Consiglio comunale di
sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne - in uno con la trasparenza e
la piena democraticità - anche il buon andamento». Sulla
base delle diverse pronunce giurisprudenziali, con particolare invito a non
abusare del diritto all’informazione riconosciuto al Consigliere
dall’ordinamento, nel’ottica di non pregiudicare la corretta funzionalità
amministrativa dell’Ente Locale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
stabilisce che il ricorso a supporti magnetici o l’accesso diretto al sistema
informativo dell’Ente Locale, rappresentano strumenti di accesso consentiti, in
quanto agevolano l’acquisizione delle informazioni in maniera tempestiva,
evitando di aggravare l’ordinaria attività posta in essere dagli Uffici. Qualora la struttura
burocratica insista nella sua reticenza, frapponendo ostacoli a questa
particolare forma di accesso agli atti, si potrebbe aprire lo scenario di un
eventuale annullamento del Bilancio di Previsione da parte del Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) competente per territorio per
violazione di un diritto fondamentale che la legge riconosce ad un Consigliere.
Autore: Emanuele COSTA
Pubblicato su: Semplice n° 4/Aprile 2009 con il titolo «Il diritto di accesso al sistema contabile»
No comments:
Post a Comment