L’articolo
59 - comma
3 -
della Legge n° 244/2007
(Legge Finanziaria 2008) ha recepito, all’interno di una norma, la
consolidata giurisprudenza della Magistratura Contabile che, in più
occasioni, si era pronunciata contro il pagamento, da parte degli
Enti Pubblici, degli oneri derivanti dall’estensione della garanzia
ai casi di “colpa
grave”
per le polizze assicurative che prevedono questa possibilità
(Polizza “Patrimoniale”
e “Tutela
giudiziaria”). Assunto
che rivive, con sfumature differenti, ma più pregnanti, il contenuto
della Sentenza della Corte dei Conti - Sezione
Giurisdizionale
- della Regione Umbria n° 553/2002,
nella quale si affermava l’impossibilità di stipulare, con spesa a
carico del bilancio, polizze assicurative a favore dei propri
Amministratori o Dipendenti che, nell’esercizio delle loro
funzioni, si erano resi responsabili di comportamento gravemente
colposo. Nel
dettaglio, la norma di legge non solo sancisce la nullità dei
contratti stipulati (o in essere) con decorrenza dal mese di luglio
2008,
ma associa l’eventuale mantenimento (o proroga) delle garanzie
assicurative ad una sanzione, a titolo di danno erariale,
corrispondente a dieci volte l’entità dei premi indicati nel
contratto assicurativo. Il
divieto assoluto ad agire come in passato implica dei riflessi sulla
procedura di scelta del contraente al quale affidare la fornitura del
servizio assicurativo, in quanto le recenti interpretazioni
giuridiche della Corte dei Conti (si veda il parere n° 57/2008
della Sezione Controllo della Corte dei Conti della Regione
Lombardia) non solo hanno esteso il concetto di “Amministratore”
alla categoria più ampia dei dipendenti pubblici, ma hanno altresì
previsto l’impossibilità per l’Ente sia di mandare in gara la
polizza completa dell’appendice relativa alla “colpa
grave”,
sia di anticipare il premio in nome e per conto
dell’Amministratore/Dipendente da assicurare. Alla
luce delle nuove disposizioni, quindi, l’Ente dovrà procedere alla
scelta del contraente per la fornitura del servizio assicurativo,
limitando le condizioni di polizza alla copertura della
responsabilità civile, demandando ad ogni soggetto interessato alla
tutela della garanzia per “colpa
grave”
alla stipulazione di una polizza personale separata da quella
dell’Amministrazione Pubblica presso la quale lavora.Il
risultato generato dalla norma per l’Ente si manifesta nella
semplificazione amministrativo/contabile derivante dalla gestione dei
contratti assicurativi personali, mentre il rischio di un maggior
onere (non solo economico) derivante dall’estensione della garanzia
ai casi di “colpa
grave”
inciderebbe esclusivamente sugli Amministratori/Dipendenti che
dovranno scegliersi autonomamente la Compagnia di Assicurazione
disposta ad emettere un’appendice ad una polizza che potrebbe
essere stata sottoscritta con un altro soggetto.
Autore: Emanuele COSTA
Pubblicato su: Semplice n° 10/Ottobre 2012 con il titolo «Polizze
assicurative senza estensione della garanzia ai casi di "colpa
grave"»
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