a) da un lato, l’azione
di governo da proporre nel periodo di mandato (potere di indirizzo);
b) dall’altro, l’azione
di amministrazione da sviluppare nel corso dell’anno (potere di gestione).
L’impronta
riformatrice non era stata disegnata esclusivamente con l’idea di evitare (o
almeno limitare) ingerenze di una parte nell’attività tipica dell’altra, ma si
proponeva l’ambizioso obiettivo di far percepire a tutti gli attori quel senso
di appartenenza ad un’Organizzazione, attraverso coinvolgimento, consapevolezza
e responsabilità nell’adozione delle decisioni: politiche (nel primo caso), tecniche
(nel secondo). Tutto ciò ha prodotto una forte spinta innovativa per
individuare moderni modelli
organizzativi e adeguati processi
operativi. I primi, toccano da vicino la responsabilità politica, che deve preoccuparsi di costruire un’architettura
organizzativa dotata di strumenti flessibili per generare consenso nella
comunità di riferimento, in coerenza con il processo di pianificazione degli
interventi da realizzare, per conseguire gli obiettivi sbandierati nel
programma elettorale. Se correttamente intesa, rappresenta il punto dal quale
partire per attuare quella trasformazione radicale nella gestione affidata alla
politica che si traduce nel passaggio dalle tecniche di government, indirizzate
alla produzione e implementazione di politiche pubbliche, a quelle di governance,
orientate a valutare gli effetti dei comportamenti posti in essere sui soggetti
investiti dalle policy. I secondi,
investono in pieno la responsabilità
manageriale, che deve sforzarsi di individuare meccanismi idonei a
stimolare un’accelerazione nel passo burocratico per consentire il
raggiungimento dei target fissati
dalla classe politica. Resta ferma l'ipotesi che il modus operandi deve avere sempre in primo piano la cognizione che
da ogni processo decisionale scaturiscono responsabilità:
a) politiche (connesse agli obiettivi da realizzare);
b) manageriali (legate alla realizzazione degli obiettivi);
c) patrimoniali (relative ai danni cagionati dall’azione);
d) penali (derivanti dall’adozione di comportamenti illegali).
Occorre,
pertanto, improntrare lo sviluppo dell’azione amministrativa all'osservanza di due
principi fondamentali:
1) buon
andamento;
2) imparzialità;
dai
quali, se rispettati, discendono automaticamente quelli di:
a) efficacia;
b) efficienza;
c) economicità;
d) legalità;
e) partecipazione;
f) pubblicità;
g) trasparenza.
Non
è un caso se i due principi guida richiamati sono stati volutamente incastonati
all'interno della Carta Costituzionale (all'articolo 97) per illuminare
costantemente il decisore pubblico che qualunque linea di condotta della
Pubblica Amministrazione deve essere estrapolata da essi. Per questo, è
possibile individuare la loro giusta interpretazione all'interno della
produzione normativa, laddove si tenta di far comprendere l'importanza del
processo di programmazione delle attività, se esistente, dal quale dovrebbero
scaturire decisioni che prevedono l'adozione di comportamenti razionali. Pertanto,
l'imperativo del "buon andamento"
si converte sul piano operativo nel prestare particolare attenzione:
a) alle scelte da
adottare, che devono essere guidate dai principi enunciati dalle tre "E";
b) alle procedure da
seguire, che impongono il coinvolgimento degli altri principi;
mentre
la "imparzialità" chiama
in causa quella posizione di neutralità che deve permeare il comportamento di
tutti gli operatori, dovendo evitare disparità di trattamento nel prendere in
considerazione l'intreccio degli interessi coinvolti. Questi ultimi trovano
ulteriore garanzia nell'articolato della norma sul procedimento amministrativo
(Legge n° 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»)
che prevede:
1) l'esistenza di un
Responsabile del Procedimento (articolo 5);
2) la partecipazione
e l'intervento al/nel procedimento (articolo 7 e articolo 9);
3) la pubblicità del
fascicolo (articolo 10);
4) l'obbligo di motivazione
(articolo 3);
5) la
predeterminazione dei criteri per l'ottenimento di vantaggi economici (articolo
12).
Infine,
la mancata conformità dell'azione amministrativa al dogma della trasparenza,
che, in un certo senso, fa da cornice agli altri principi, impatta
negativamente su quelli fondamentali, poiché stimola la diffusione di atteggiamenti
promossi dalla volonta di tutelare interessi di parte. E' facile comprendere,
quindi, come dal rispetto delle regole sancite dalla Costituzione possano
discendere implicitamente tutta una molteplicità di condotte, la cui
combinazione configura il pubblico agire, che nella responsabilizzazione trova
l'asse portante di una Pubblica Amministrazione più credibile.
Autore: Emanuele COSTA
Pubblicato su: Semplice n° 9/Settembre 2010 con il titolo «Pubblica Amministrazione tra principi e responsabilità»
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