L'articolo 46 del Decreto Legge n° 112/2008 (come modificato dalla Legge di conversione n° 133/2008) ha rincarato la dose, in senso stringente, sulla facoltà
degli Enti Locali di affidare incarichi a soggetti esterni. Infatti, anche se
il procedimento amministrativo fosse impostato nel rispetto del dispositivo di
cui all’articolo 7 - comma 6 - del
Decreto Legislativo n° 165/2001, occorre ritoccare la fase
istruttoria, integrandola con motivazioni che tengano conto anche dei vincoli
precisati dalle nuove norme. In altre parole, dal coordinamento delle due fonti
dell’ordinamento giuridico emerge, con maggiore enfasi, che l’Ente Locale non solo deve essere privo di quelle
competenze professionali, che fanno maturare la decisione di ricorrere
all’aiuto di un soggetto esterno (articolo 7 - comma 6 - del Decreto Legislativo n° 165/2001), ma
l’orientamento della scelta discrezionale in quella direzione deve essere
supportata, già in sede istruttoria, da una dimostrazione oggettiva:
a) dei vantaggi concreti
che l’Ente otterrà dall’affidamento [articolo 46 - comma 1, lettera
a) - del Decreto Legge n° 112/2008, come modificato dalla
Legge di conversione n° 133/2008];
b) dell’assenza di
risorse umane interne disponibili ad eseguire la prestazione oggetto
dell’affidamento [articolo 46 - comma 1, lettera b) - del Decreto
Legge n° 112/2008, come modificato dalla Legge di conversione n° 133/2008].
Quindi, le iniziative che precedono
l’effettivo affidamento dell’incarico dovranno contenere osservazioni di tipo “feedforward”
in merito alla prospettata utilità che deriverà all’Ente dall’operazione posta
in essere. Non sarà più accettabile una semplice giustificazione a posteriori
dei benefici indotti dall’affidamento dell’incarico, qualora si debba
rispondere di danno erariale dinanzi alla competente Sezione Giurisdizionale
della Magistratura contabile. Infatti, la coerenza dell’oggetto della
prestazione con le esigenze dell’Amministrazione affidataria è facilmente
dimostrabile solo nel caso in cui l’attività posta in essere dall’incaricato
rientra tra quelle considerate “istituzionali”. A maggior ragione,
l’accertamento di assenza di disponibilità da parte di risorse umane interne
all’Amministrazione dovrebbe essere documentata nel concreto, evitando il
ricorso a supposizioni che in astratto immaginano il pensiero, la
professionalità, le competenze e le intenzioni altrui. La novità della norma
consiste nell’aver tenuto conto della numerosa giurisprudenza della Corte dei
Conti in materia di conferimento di incarichi. L’obiettivo del legislatore è
stato quello di vestire giuridicamente le motivazioni contenute nelle diverse
sentenze della Magistratura contabile, riducendo, così, lo spazio
interpretativo, spesso soggettivo, da parte delle Amministrazioni Locali. Peraltro,
proprio una fase istruttoria che contenga e illustri analisi prospettiche, sarà
di ausilio alla successiva opera di verifica sulla regolare fornitura della
prestazione. Si potrà, così, procedere ad una eventuale contestazione oggettiva
sull’operato, mettendo in discussione la liquidazione dei compensi nel caso in
cui i problemi alla base dell’intervento esterno non siano stati eseguiti nel
rispetto di quanto stabilito ex ante.
Operando in questa direzione, l’Ente Locale otterrà un duplice beneficio:
a) da
un lato, potrà evitare di essere chiamato in causa dalla Magistratura contabile
per aver deliberatamente sperperato risorse pubbliche attraverso affidamento di
incarichi inutili;
b) dall’altro,
avrà la certezza che i soggetti incaricati si impegnino nell’esecuzione dei
compiti assegnati, pena il mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti.
Pare non sussistere alcun problema per gli
incarichi esterni svolti a titolo gratuito: dalla lettura delle norme in materia,
emerge esplicitamente il richiamo all’erogazione di un compenso. In questo
caso, quindi, al collaboratore potrà essere riconosciuto anche un rimborso
spese, valutando attentamente che non si tratti di un meccanismo messo in atto
per eludere la volontà del legislatore.
Autore: Emanuele COSTA
Pubblicato su: Semplice n° 2/febbraio 2012 con il titolo «Incarichi esterni: necessaria un'analisi feedforward»
No comments:
Post a Comment