Al
fine di tenere l’Ente ed il suo patrimonio indenni contro eventi
aleatori e/o istanze di risarcimento avanzate da terzi,
l’Amministrazione Pubblica deve organizzarsi, in tempo utile, per
attivare le procedure di scelta del contraente per l’affidamento
della fornitura dei servizi assicurativi, che, nel limite degli
importi fissati dalla normativa vigente (legislativa e
regolamentare), potrà avvenire direttamente o attraverso
l’esperimento di una indagine di mercato (procedura aperta o
ristretta). Senza entrare nel merito circa la soluzione giuridica più
appropriata per soddisfare compiutamente le esigenze dell’Ente,
argomento che esula dalla presente trattazione, la finalità proposta
in questa sede è quella di esplicitare il processo di cooperazione
che dovrebbe instaurarsi tra l’attività del controller e
quella dell’Ufficio amministrativo/contabile investito della
responsabilità procedimentale. L’intervento degli addetti al
Controllo di Gestione non deve assolutamente essere tradotto come una
forma di ingerenza nelle competenze di altri individui operanti
all’interno della stessa Organizzazione, ma come stretta ed
essenziale collaborazione costruttiva. L’obiettivo è quello di
affiancare tecnicamente l’Ufficio amministrativo/contabile per fare
emergere e superare potenziali ostacoli in un’ottica di problem
solving, individuando da subito gli strumenti utili per dilatare
in anticipo eventuali colli di bottiglia in avvicinamento
all’orizzonte. Infatti, è radicato nella cultura
dell’Organizzazione Pubblica il modello di gestione per “priorità
rincorse”, che consiste nell’attivare i procedimenti
amministrativi in ritardo rispetto al timing occorrente, per
poi sorprendersi, nel momento di metterli in pratica, che:
- sono stati tralasciati/dimenticati alcuni dettagli;
- sono emersi nuovi elementi;
tali
da far risultare insufficienti le risorse necessarie per dare
esecutività agli atti che disponevano il loro impegno.
Non
si tratta certamente di un dramma dalle conseguenze irreparabili, ma
il verificarsi di quanto accennato impone la rivisitazione
dell’impostazione della fase istruttoria e, di conseguenza,
interrompere altre attività in corso d’opera, con tutte le
incognite che il sovrapporsi di lavori già fatti e da rivedere
comporta. Agendo in sintonia è possibile pervenire ad una
quantificazione ragionevolmente prudenziale delle risorse sufficienti
a garantire la copertura finanziaria del servizio assicurativo nel
senso più ampio del termine. Operando in questa direzione, si potrà
disporre di tutta una serie di informazioni aggiuntive per consentire
l’individuazione preventiva di meccanismi per l’abbattimento
degli ostacoli burocratici connessi a inadeguati stanziamenti sul
competente capitolo/intervento del bilancio di previsione. Si
eviterà, conseguentemente, la parcellizzazione di documenti
amministrativi per consentire il finanziamento di una fornitura,
sotto forma di atti di integrazione di impegno di spesa o, in altri
casi, di provvedimenti di variazione al bilancio di previsione. In
altre parole, la mappatura del processo e l’analisi preventiva
degli oneri non dovranno limitarsi alla stima del premio lordo da
pagare alla Compagnia di Assicurazione che si aggiudicherà la
fornitura del servizio, bensì all’intero costo che potrebbe
gravare sulle finanze dell’Ente e che, per il modello approfondito
in questo scritto, è costituito, per facilitarne l’apprendimento,
da una componente:
- fissa (premio ed eventuale regolazione), dipendente sia dal valore che si riterrà opportuno assicurare, sia dal tasso di premio che richiederà la Compagnia di Assicurazione;
- variabile (franchigia), in funzione sia del numero di sinistri che si verificheranno nell’esercizio di riferimento, sia dell’entità della franchigia assoluta che la Compagnia di Assicurazione sarà disposta ad accettare.
Per la fornitura dei servizi
assicurativi, la normativa di riferimento in materia di acquisti di
beni e servizi (Decreto Legislativo n° 163/2006
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»)
stabilisce, all’articolo 29 - comma 12 - che, ai fini del
calcolo del valore stimato dell’appalto, è necessario prendere in
considerazione sia il premio lordo da pagare, sia le altre forme di
remunerazione. Questa impostazione fissa un principio cardine,
ripreso recentemente dal parere n° 2/2007 della
Sezione di Controllo per la Regione Sardegna della Corte dei Conti,
che, pur riferendosi ad altra fattispecie di fornitura di servizi,
invita le Amministrazioni Pubbliche a sforzarsi nell’attività di
valutazione economica degli oneri, in quanto «l’impossibilità
o la difficoltà di determinare l’esatto ammontare di una spesa non
esime dall’obbligo di effettuarne una stima quanto più possibile
veritiera e prudenziale, al fine di una corretta imputazione a
bilancio». In caso contrario, prosegue la Magistratura
Contabile, «la differenza tra quanto impegnato e quanto richiesto
dalla controparte contrattuale costituisce debito fuori bilancio».
Pertanto, si veda la Figura n° 1 «Valore stimato
dell’appalto», per i servizi assicurativi è necessario
operare una distinzione tra:
- l’importo a base d’asta, corrispondente al premio lordo stimato, che, per ogni polizza, dovrà essere specificato nel bando di gara;
- il valore stimato dell’appalto, che equivale all’importo oggetto di impegno/prenotazione in sede di determina a contrarre.
Figura n° 1 «Valore stimato dell’appalto»
Polizza
|
Premio
|
Regolazione
|
Franchigia
|
Totale
|
||
A
|
B
|
C
|
D
|
E = B + C + D
|
||
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
Y
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
Z
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
Totale
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
importo a base
d’asta
|
||||||
valore stimato
dell’appalto
|
||||||
Per
ogni tipologia di polizza indicata in colonna «A», in sede
di programmazione della spesa dovranno essere elaborate, nel rispetto
del principio della prudenza richiamato anche dalla Corte dei Conti,
valutazioni economiche, che si tradurranno nella quantificazione
delle previsioni:
- di premio lordo (colonna «B»);
- di regolazione (colonna «C»);
- di franchigia (colonna «D»).
E’
utile ricordare, e a tal proposito si rimanda alla successiva Figura
n° 2 «Lo sviluppo temporale delle fasi di controllo»,
che il controllo:
- preventivo è operato prima che abbia inizio l’esercizio amministrativo cui si riferisce;
- concomitante si manifesta durante la gestione;
- consuntivo concentra l’attività dopo che il periodo amministrativo si è concluso.
Figura n° 2 «Lo sviluppo
temporale delle fasi di controllo»
controllo
preventivo
|
controllo
concomitante
|
controllo
consuntivo
|
||
n - 1
|
n
|
n + 1
|
||
periodo
amministrativo
|
||||
Per
i servizi assicurativi non si verifica un pieno rispetto della
sequenza temporale dei controlli della spesa. Infatti, è banale
rilevare che:
- per l’onere che si identifica nel “premio lordo” (si veda la Figura n° 3 «Le fasi di controllo per il premio»), è completamente assente il controllo concomitante. Infatti, sia la fase di programmazione, nella quale si effettuano le stime, sia quella di consuntivazione, nella quale si prendono in considerazione gli oneri effettivamente sostenuti, sono operate prima dell’inizio del periodo amministrativo di riferimento. Ciò si verifica in quanto il premio lordo è erogato alla Compagnia di Assicurazione in via anticipata, quindi, la stima della spesa, l’individuazione del fornitore e la relativa conoscenza dell’onere certo da pagare precedono l’inizio dell’esercizio;
Figura
n° 3 «Le fasi di controllo per il premio»
controllo
preventivo
|
controllo
consuntivo
|
||||
n - 1
|
n
|
n + 1
|
|||
periodo
amministrativo
|
|||||
- per la componente di costo che si individua nella “franchigia” (si veda la Figura n° 4 «Le fasi di controllo per la franchigia»), il controllo consuntivo si estende anche oltre l’esercizio amministrativo successivo a quello cui si riferiva la previsione a causa del protrarsi delle procedure di liquidazione dei sinistri;
Figura
n° 4 «Le fasi di controllo per la franchigia»
controllo
preventivo
|
controllo
concomitante
|
controllo
consuntivo
|
||||
n - 1
|
n
|
n + 1
|
.....
|
n + x
|
||
periodo
amministrativo
|
||||||
- per la spesa coincidente con la “regolazione” le tre fasi di controllo seguono il loro normale decorso.
Se
la mappatura dei processi appesantirà, da un lato, la fase
istruttoria del procedimento amministrativo, consentirà, dall’altro,
di conoscere le determinanti di costo, con la conseguenza che ogni
tipologia di spesa pubblica potrà essere facilmente oggetto di stima
e controllo.
Autore: Emanuele COSTA
Pubblicato su: Semplice n° 11/Novembre 2007 con il titolo «L'intervento del Controllo di Gestione nel procedimento amministrativo»
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