5 December 2012

Polizze assicurative senza estensione della garanzia ai casi di "colpa grave"


L’articolo 59 - comma 3 - della Legge n° 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) ha recepito, all’interno di una norma, la consolidata giurisprudenza della Magistratura Contabile che, in più occasioni, si era pronunciata contro il pagamento, da parte degli Enti Pubblici, degli oneri derivanti dall’estensione della garanzia ai casi di “colpa grave” per le polizze assicurative che prevedono questa possibilità (Polizza “Patrimoniale” e “Tutela giudiziaria”). Assunto che rivive, con sfumature differenti, ma più pregnanti, il contenuto della Sentenza della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale - della Regione Umbria n° 553/2002, nella quale si affermava l’impossibilità di stipulare, con spesa a carico del bilancio, polizze assicurative a favore dei propri Amministratori o Dipendenti che, nell’esercizio delle loro funzioni, si erano resi responsabili di comportamento gravemente colposo. Nel dettaglio, la norma di legge non solo sancisce la nullità dei contratti stipulati (o in essere) con decorrenza dal mese di luglio 2008, ma associa l’eventuale mantenimento (o proroga) delle garanzie assicurative ad una sanzione, a titolo di danno erariale, corrispondente a dieci volte l’entità dei premi indicati nel contratto assicurativo. Il divieto assoluto ad agire come in passato implica dei riflessi sulla procedura di scelta del contraente al quale affidare la fornitura del servizio assicurativo, in quanto le recenti interpretazioni giuridiche della Corte dei Conti (si veda il parere n° 57/2008 della Sezione Controllo della Corte dei Conti della Regione Lombardia) non solo hanno esteso il concetto di “Amministratore” alla categoria più ampia dei dipendenti pubblici, ma hanno altresì previsto l’impossibilità per l’Ente sia di mandare in gara la polizza completa dell’appendice relativa alla “colpa grave”, sia di anticipare il premio in nome e per conto dell’Amministratore/Dipendente da assicurare. Alla luce delle nuove disposizioni, quindi, l’Ente dovrà procedere alla scelta del contraente per la fornitura del servizio assicurativo, limitando le condizioni di polizza alla copertura della responsabilità civile, demandando ad ogni soggetto interessato alla tutela della garanzia per “colpa grave” alla stipulazione di una polizza personale separata da quella dell’Amministrazione Pubblica presso la quale lavora.Il risultato generato dalla norma per l’Ente si manifesta nella semplificazione amministrativo/contabile derivante dalla gestione dei contratti assicurativi personali, mentre il rischio di un maggior onere (non solo economico) derivante dall’estensione della garanzia ai casi di “colpa grave” inciderebbe esclusivamente sugli Amministratori/Dipendenti che dovranno scegliersi autonomamente la Compagnia di Assicurazione disposta ad emettere un’appendice ad una polizza che potrebbe essere stata sottoscritta con un altro soggetto.
Autore: Emanuele COSTA
Pubblicato su: Semplice10/Ottobre 2012 con il titolo «Polizze assicurative senza estensione della garanzia ai casi di "colpa grave"»

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